Informazioni e Regolamenti

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 DEL COMITATO PROVINCIALE OPES DI FERRARA STAGIONE SPORTIVA 2017/18

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CALCIO A 5

 

SQUADRE E TEMPI DI GIOCO

 

1)      Il numero legale per poter dare inizio ad una gara è di tre giocatori indistintamente dal ruolo in campo.

2)      Il comporto del tempo (tempo concesso per lo spostamento dell’inizio della gara) è fissato in 10’. La squadra che non si presenterà in campo sarà multata, considerata sconfitta a tavolino con il punteggio di 4-0 e verrà penalizzata di 1 punto in classifica.

3)      Tempi di gioco : 2 tempi da 23’ ciascuno con un intervallo di 2’.

4)      Ogni squadra ha diritto ad un time-out per tempo (non cumulabile), da chiedere a gioco fermo e in possesso di palla.

5)      Qualsiasi ripresa di gioco deve essere effettuata in 4’’. Se il direttore di gara accorda la distanza i 4’’ partono dal fischio.

 

CALCIO DI INIZIO E RIPRESA DEL GIOCO

 

Una rete non può essere segnata direttamente su calcio d’inizio.   Procedura

· tutti i calciatori devono essere nella propria metà del rettangolo di gioco

· gli avversari della squadra che esegue il calcio d’inizio devono essere a non meno di m. 3 dal pallone fino a quando lo stesso non sia in gioco

· il pallone deve essere fermo sul punto centrale del rettangolo di gioco

· l’arbitro emette il fischio che autorizza il calcio d’inizio

· il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove in avanti

 

RIMESSA LATERALE

 

1)     Nell’effettuazione della rimessa laterale i piedi devono stare fuori dal campo o possono anche calpestare la riga, ma non devono oltrepassarla ed entrare il campo di gioco. NOVITA’ Il pallone deve essere FERMO sulla linea laterale o all’esterno della linea laterale ad una distanza non superiore a cm. 25 e il calciatore che esegue la rimessa deve avere una parte di ciascun piede fuori dal campo o al massimo sulla linea laterale.

2)      Distanza: i calciatori della squadra difendente si devono portare automaticamente ad almeno 5 metri dal pallone; il giocatore che impedisce totalmente la ripresa del gioco sarà sanzionato con l’ammonizione (si intende impedire totalmente la ripresa del gioco quando il giocatore si trova a meno di 2 metri e ostacola la ripresa tentando di intercettare il pallone).

            Guida pratica IFAB domanda 10 pag. 84.

            Un calciatore vorrebbe eseguire un calcio di punizione rapidamente. Un avversario si trova

            vicino al pallone e gli impedisce deliberatamente di eseguire il calcio di punizione.

            Quale dovrà essere la decisione degli arbitri?

            Dovranno ammonire il calciatore mostrandogli il cartellino giallo per aver ritardato la ripresa del gioco.

3)      Il pallone deve essere rimesso in gioco entro i 4’’ dal momento in cui il giocatore si trova nella possibilità di effettuare la rimessa. Non si deve chiedere il rispetto della distanza.

4)      Nel caso in cui la rimessa o la ripresa del gioco venga eseguita in maniera non corretta quest’ultima verrà assegnata alla squadra avversaria.

N.B. : la palla si considera in campo finchè non ha oltrepassato interamente la linea che delimita il terreno, se una porzione di essa è sulla linea la palla è ancora in gioco. Lo stesso vale per l’assegnazione di una rete: la palla deve avere oltrepassato per intero la linea di porta.

 

SOSTITUZIONI :   INFRAZIONI E SANZIONI

 

Se, durante una sostituzione, un calciatore di riserva entra nel rettangolo di gioco prima che il calciatore sostituito ne sia completamente uscito o il calciatore che sta per essere sostituito esce dal rettangolo di gioco da un punto che non sia quello della propria zona delle sostituzioni::

  • gli arbitri interrompono il gioco (ma non immediatamente se possono applicare il vantaggio)
  • gli arbitri ammoniscono il calciatore per aver infranto la procedura della sostituzione e gli ordinano di lasciare

il rettangolo di gioco

Se gli arbitri hanno interrotto il gioco, questo verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto

 

PORTIERE

 

1)      La rimessa dal fondo deve essere effettuata con le mani, esclusivamente dal portiere e la palla dovrà uscire dall’area.

2)      Nell’effettuare la rimessa dal fondo il portiere può lanciare la palla direttamente anche nella metà campo avversaria.

3)      Il portiere può gestire il pallone nella propria metà campo per non oltre 4’’ (trascorsi gli stessi sarà accordata una punizione indiretta dal limite dell’area, oppure se fuori dall’area di rigore dal punto in cui si trova il pallone al momento del fischio dell’arbitro che rileva l’infrazione); nella metà campo avversaria diventa un giocatore come gli altri e non si applica la regola dei 4’’.

4)      NOVITA’: Quando il portiere si spossessa del pallone non gli può essere restituito prima che lo stesso sia stato toccato da un avversario (nb: non c’è più la regola della metà campo!)(nel caso di retropassaggio sarà accordata una punizione indiretta dal punto in cui il portiere ha toccato il pallone e ,se è avvenuto nell’area, sulla linea dell’area stessa nel punto più vicino).

N.B: Si specifica che la respinta volontaria o involontaria del pallone da parte del portiere, giocato verso la sua porta da un avversario, non costituisce né possesso né controllo. Pertanto, qualora in seguito ad una respinta del pallone il portiere lo riceva nuovamente, volontariamente e direttamente, da un compagno (in assenza di tocco da parte dell’avversario o senza che vi sia una nuova ripresa di gioco), egli lo potrà giocare liberamente in quanto questo rappresenta il suo primo tocco (possesso/controllo).

 

FALLI / CALCI DI PUNIZIONE

 

Regola 1 pag. 74. C’è differenza tra la interpretazione della Regola sui falli tra il Calcio a 11 e il Calcio a 5?

      No. Tenendo conto delle ridotta misure del rettangolo di gioco, delle differenti modalità di gioco

      (velocità, manovre..) e della notevole influenza dei falli cumulativi (tiro libero a m. 10) l’arbitro dovrà

      tendere ad intervenire nei casi di infrazione alle Regole del Gioco modulando gli interventi quando

      ritiene i falli commessi in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata.

 

1)      I falli sono tutti diretti (di prima), tranne:

a)      il gioco pericoloso

b)      le infrazioni commesse dal portiere. (retropassaggio e regola dei 4 secondi)

Il calcio di punizione indiretto (di seconda) sarà segnalato dal Direttore di gara con un braccio alzato verticalmente sopra la testa.

2)      Tutti i falli diretti andranno nel computo dei falli cumulativi.

3)      Al raggiungimento del 6° fallo cumulativo e per tutti quelli successivi al 6°, la squadra che li ha subiti ha diritto alla concessione di un tiro libero dalla distanza di 10 metri o dal punto in cui è avvenuta l’infrazione se questo è più vicino alla linea della porta (i falli cumulativi vengono azzerati al termine del primo tempo).

4)      la scivolata non è ammessa salvo il caso in cui gli altri giocatori si trovino a distanza di gioco dal pallone.

             Regola 4 pag. 75. Un calciatore che interviene in contrasto scivolato contro un avversario che ha           

             possesso e controllo del pallone commette un fallo cumulativo? Sì.

             Regola 7 pag. 75. Un calciatore che si lancia in scivolata per intercettare il pallone (es. per evitare una  

             rete, una rimessa laterale o un calcio d’angolo) ovvero quando questo non è in possesso e controllo di

             un avversario e senza l’intenzione di contrasto, commette un fallo cumulativo? No.

            Regola 62. pag. 81 Guida Pratica AIA. C’è differenza tra la scivolata e il contrasto scivolato?

            Sì. Il contrasto scivolato è un intervento falloso che il calciatore, nel tentativo di giocare il pallone,

            compie effettuando un balzo, scivolando sul terreno, in direzione dell’avversario che ha il pallone a

            distanza di gioco. Il contrasto scivolato deve essere sanzionato con un calcio di punizione diretto o di

            rigore. Quanto sopra non si applica al portiere che si trova all’interno della propria area di rigore.

            La scivolataè un gesto atletico consentito dal regolamento con cui un giocatore, scivolando sul

            terreno, interviene - non in direzione dell’avversario - per intercettare il pallone (ad esempio si

            frappone alla traiettoria del pallone o si lancia per evitare che il pallone oltrepassi le linee perimetrali

            o entri in porta).

            Sarà l’arbitro a giudicare: se l’intervento è irruente o violento sanzionerà il fallo anche se il

            giocatore ha colpito solo il pallone, se l’intervento è “pulito” sul pallone lo giudicherà regolare

5)      Quando un giocatore tocca la palla con la mano, deve essere assegnato un calcio di punizione diretto, a favore della squadra avversaria, SOLO se il tocco è intenzionale o se la posizione delle braccia è tale da creare un ostacolo, al passaggio del pallone, maggiore al dovuto, non se il tocco è involontario o se le braccia sono in posizione tale da essere considerata la normale prosecuzione del corpo.

             Regola 26 pag. 77 Guida Pratica AIA. A quali criteri devono attenersi gli arbitri per stabilire  

             l’esistenza o meno dell’intenzionalità nei falli di mano?

             Devono valutare se il contatto tra il pallone, la mano o il braccio è volontario e se il calciatore allarga

             o alza le mani o le braccia con l’intenzione di frapporre maggior ostacolo alla traiettoria del pallone.

             Qualora nell’effettuazione di un calcio di punizione i calciatori della squadra difendente formino

             la barriera coprendo un maggiore spazio con le braccia distaccate dai fianchi, l’eventuale fallo di

             mano conseguente al tiro deve essere considerato intenzionale. Non deve però essere considerato

             intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso od il basso ventre dal pallone, oppure se, per naturale

             effetto del movimento corporeo, un calciatore tiene le braccia distaccate dal tronco ed il pallone vi

             batte contro, oppure se per effetto della distanza ravvicinata il calciatore non ha potuto evitare il

             contatto tra le braccia ed il pallone.

 

      AMMONIZIONE:

a)      fallo intenzionale

b)      contestazioni

c)      linguaggio eccessivamente volgare (bestemmie…)

d)      mancato rispetto della distanza.

       ESPULSIONE:

            a)    fallo intenzionale da dietro o particolarmente cruento

b)       ripetute offese

c)       fallo di mano su chiara occasione da rete.

 La squadra che subisce una espulsione dovrà rimanere in inferiorità numerica per 2’ salvo che entro gli

 stessi la squadra in superiorità numerica segni una rete.

 

       Guida Pratica. Regola 33 pag. 73. Due o più calciatori sono autorizzati a contrastare lo stesso 

       avversario nel  medesimo momento?

 Sì, purché il contrasto sia regolare.

 

       Guida Pratica. Regola 41 pag. 73. Quando può essere considerato corretto un tackle in scivolata

       effettuato con il piede, avente l’intento di giocare il pallone?

       Quando il calciatore avversario non ha il controllo del pallone; se il tackle avviene quando l’avversario

       ha il controllo del pallone e gli arbitri considerano l’azione come un fallo grave di gioco, il calciatore

 colpevole dovrà essere espulso.

 

NORMA DEL VANTAGGIO

 

1)      la norma del vantaggio è ammessa nel calcetto

        Regola 2 Guida Pratica AIA pag. 75. Nel Calcio a Cinque deve essere applicato il vantaggio?

        Sì. In linea generale quando il vantaggio risulta chiaro ed immediato, sino al raggiungimento del

        quinto fallo cumulativo. Se il presunto vantaggio non si realizza, gli arbitri hanno la possibilità di

        punire il fallo pregresso, entro un breve periodo di circa 2-3 secondi. Dopo il quinto fallo cumulativo

dovranno accordare il tiro libero risultando di norma più favorevole del vantaggio.

2)      in caso di occasione da gol il vantaggio si concretizza con la segnatura della rete

ESEMPIO: se il giocatore nei confronti del quale viene commesso il fallo riesce comunque a calciare in perfetto equilibrio, verrà accordata la regola del vantaggio (e conteggiato il fallo cumulativo) anche se non effettua la segnatura. Nel caso in cui calci in equilibrio precario, se effettua la segnatura questa gli verrà convalidata, al contrario se non effettua la segnatura gli verrà concesso un calcio di punizione.

 

Due precisazioni: il gioco da terra è ammesso purchè non impedisca ad un giocatore avversario di impossessarsi del pallone. E’ consentito dire “lascia” nei confronti di un proprio compagno, purchè non si tragga in inganno un giocatore avversario. In entrambi i casi sarà l’arbitro a valutare.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.G.C.

       SITO F.I.G.C. : www.divisionecalcioa5.it .

 

 

REGOLAMENTO di GIUSTIZIA SPORTIVA

Coordinamento Regionale Emilia Romagna

INDICE SOMMARIO

 

Titolo 1 – Arbitri e Giudici di Gara

Art.1: Premessa

Art.2: Ruolo dell’Arbitro

Art.3: Rapporto Arbitrale

Titolo 2 – Responsabilità e Sanzioni

Disciplinari

Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza

Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari

Art.6: Criteri di irrogazione delle Sanzioni

Art.7: Riammissione

Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e

comunicazione agli altri E.P.S.

Titolo 3 – Reclami

Art.9: Titolarità

Art.10: Preannuncio Reclamo

Art.11: Contenuto e modalità di invio

Art.12: Termini

Art.13: Sanzioni Disciplinari non soggette a

reclamo

Art.14: Non sanabilità delle irregolarità

Art.15: Omologazione del Risultato

Art.16: Controdeduzioni e memorie illustrative

Art.17: Ritiro del Reclamo

Titolo 4 – Amministrazione della Giustizia Sportiva

Capo a – Norme di procedura generali

Art.18: Efficacia del provvedimento

Art.19: Decisioni e fonti di prova

Art.20: Verbalizzazione degli Atti Istruttori

Capo b – Organi Giudicanti

Art.21: Giudice di Primo Grado (1° Istanza)

Art.22: Giudice di Primo Grado: Procedimento

Art.23: Principio della Difesa

Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti

Art.25: Presunzione di Conoscenza

Art.26: Riesame

Art.27: Giudice d’Appello (2° Istanza)

Art.28: Giudice d’Appello: Procedimento

Art.29: Comunicazione dei Provvedimenti.

Art.30: Spostamento di una gara.

Art.1: Premessa

Agli effetti della presente Normativa, il termine “Arbitro” deve intendersi riferito anche ai Giudici di Gara e a chiunque demandato da un Ente (previo regolare Tesseramento), svolga Attività Tecnica per la Direzione di Incontri Sportivi, o vigili sul giusto andamento della Manifestazione Sportiva               ( Delegato sul campo.)

Art.2: Ruolo dell’Arbitro

Le Gare che si svolgono sotto la giurisdizione OPES sono dirette da Arbitri, abilitati attraverso Corsi di Formazione per il conseguimento delle finalità educative che l’Ente si prepone.

Art.3: Rapporto Arbitrale

Alla fine di ogni gara gli Arbitri redicono il Rapporto di Gara, strumento principale e fonte privilegiata di prova, ma che, non costituisce esclusivo strumento di accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti per l’organo giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini di giustizia.

Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza

L’ignoranza dello Statuto, delle norme associative, dei regolamenti tecnici, della strutturazione delle varie manifestazioni sportive e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a propria discolpa.

Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari

Le Società sono punibili con una o più delle seguenti SANZIONI:

a) Ammonizione ( SANZIONE € 0,00)

b) Espulsione per situazioni di gioco (es. fallo di mano per evitare una rete) (SANZIONE €. 0,00)

c) Espulsione per comportamento violento o irriguardoso nei confronti di compagni, avversari, arbitro o altri ( SANZIONE € 10,00 - 25,00. Il reo per giocare la partita successiva dovrà regolarizzare la posizione altrimenti non potrà scendere in campo)

d) Perdita della Gara a Tavolino (SANZIONE  €. 90,00)

e) Penalizzazione di 1 o più punti in Classifica Generale (Relativa Sanzione)

f) Esclusione dalla Manifestazione (Pagamento delle restanti gare previste dal Calendario e Relativa

Sanzione)

g) Non assegnazione o revoca del titolo di vincitore della Manifestazione Sportiva

h) Non ammissione o esclusione alla partecipazione alle Manifestazioni Sportive

i) Consegna DISTINTA DI GARA e QUOTA CAMPO in ritardo all’Arbitro o al delegato (Vanno consegnati 10’ prima dell’inizio della gara previsto dal Calendario Ufficiale) (SANZIONE €. 5,00+5,00)

j) Richiesta del COMPORTO, Ritardo per l’inizio gara di 10” dall’orario previsto dal Calendario Ufficiale (SANZIONE € 5,00). N.B. Il comporto si può chiedere solo quando non vi è il numerolegale, di 3 giocatori, per poter dare inizio alla gara. Trascorsi 15 minuti senza che si sia potuto dare inizio alla gara (occorrono almeno 3 giocatori in campo), la squadra presente, sentita l’organizzazione (delegato) e l’arbitro ha diritto alla vittoria a tavolino. QUINDI IL TEMPO DI ATTESA E' 15 MINUTI. Se le condizioni lo permettono (per esempio ultima gara in calendario della serata) l’arbitro e l’organizzazione possono decidere (se il ritardo deriva da forza maggiore, es. incidente, ecc.) di prorogare l’inizio della gara per attendere la squadra ritardataria, che potrà/dovrà essere multata (SANZIONE € 10,00-50,00)

k) Compilazione Incompleta della distinta di gara (SANZIONE €. 5,00)

l) Compilazione delle note gara su modulo irregolare (SANZIONE €. 5,00). Vale solo quello scaricabile dal sito http://fe.eurosportitalia.it/it/tornei-campionati/    

m) Mancata presentazione di una Squadra all’incontro previsto dal Calendario (o il ritiro della squadra a gara iniziata o il rifiuto a disputare o proseguire la gara): Erogazione da parte della squadra rinunciataria della SANZIONE di €. 90,00 da versarsi entro la partita successiva, pena l’esclusione dal campionato e un punto di penalizzazione in classifica generale), per la squadra presente vittoria della gara a tavolino con risultato di 4 – 0 ed usufruirà dell’impianto Sportivo per il tempo di gara previsto, dovrà versare solo 10 € per le spese arbitrali e di omologazione risultato.

NB: In caso una squadra durante la gara (soprattutto nella fase preliminare) si comporti in maniera palesemente antisportiva, cioè non giochi per vincere o addirittura giochi per perdere, l’arbitro decreterà la fine della gara, la squadra sarà multata di 100€ e avrà 2 punti di penalizzazione (da scontare nella prima o seconda fase) o potrà essere esclusa dal campionato a discrezione dell’organizzazione a seconda della gravità del comportamento.

n) Mancata erogazione della Quota Campo prevista per la gara (Anche nel caso in cui manchi la squadra avversaria) (SANZIONE € 5,00)

o) Illecito sportivo o posizione irregolare dei tesserati (SANZIONE €. 10,00-36,00)

p) Comportamento non regolamentare dei propri sostenitori (SANZIONE da €. 6,00 a €. 104,00)

q) Mancanza delle Maglie o della numerazione su di esse (SANZIONE €. 6,00)

 I dirigenti, calciatori e tesserati in genere sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:

1) Ammonizione (solo per i calciatori e si sconta sul campo).

2) Squalifica per una o più giornate di gara

3) Squalifica a tempo

4) Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno all’OPES.

N.B. IN PANCHINA POSSONO ANDARE SOLO I GIOCATORI (massimo 7 giocatori in panchina) E I DIRIGENTI (massimo in 3) PRESENTI IN DISTINTA IN QUANTO REGOLARMENTE TESSERATI. OGNI SQUADRA DEVE UTILIZZARE LA PANCHINA DELLA PROPRIA META’ CAMPO DIFENDENTE E QUINDI NEL SECONDO TEMPO E’ OBBLIGATORIO IL CAMBIO DELLE PANCHINE TRA LE SQUADRE. IL PUBBLICO DEVE POSIZIONARSI SULLE TRIBUNE O DALLA PARTE OPPOSTA DEL CAMPO RISPETTO ALLE PANCHINE.

Art.6: Criteri d’irrogazione delle sanzioni

Nella determinazione delle sanzioni disciplinari l'organo giudicante dovrà tenere conto non soltanto

della gravità oggettiva della violazione, ma anche delle circostanze di verificazione del fatto, del grado di colpa, delle condizioni individuali del punendo e dei suoi precedenti disciplinari, eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche particolarmente rilevanti.

Art.7 : Riammissione

I soci dell' ORGANIZZAZIONE PER L' EDUCAZIONE ALLO SPORT colpiti da provvedimenti disciplinari di durata superiore ad un anno potranno presentare istanza di riammissione, trascorso un anno dall'inizio della squalifica e purché sia stata scontata almeno la metà del provvedimento stesso.

L'istanza di riammissione è inoltrata al Comitato Locale di competenza che esprimerà il proprio parere entro quindici giorni dalla data di presentazione. All'istituto della riammissione si potrà ricorrere una sola volta.

Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri Enti di Promozione

I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva nei confronti di tesserati riconosciuti colpevoli, sono di obbligatoria ed immediata notifica da parte dei rispettivi organismi competenti e con piena efficacia e potranno essere notificati da un Ente all'altro, (per squalifiche superiori ai tre mesi) ai vari livelli di competenza provinciali, regionali, nazionali ). Per le squalifiche superiori ai nove mesi potranno essere notificate anche alla F.I.G.C.

Titolo III- reclami

Art.9: Titolarità

a) Sono legittimati a proporre reclamo le società ed i soci che abbiano interesse diretto al reclamo

b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle Società Sportive è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o un suo delegato. Avverso i provvedimenti adottati a carico dei soci sono

legittimati sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza.

c) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati, sono legittimati a proporre

reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

d) I reclami proposti da Società o persone non legittimati sono inammissibili.

e) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati possono prendere i relativi provvedimenti direttamente gli Organi Competenti della Giustizia Sportiva OPES senza bisogno che qualche diretto interessato abbia inoltrato relativo ricorso.

Art.10: Preannuncio reclamo

Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra che intenda inoltrare ricorso deve consegnare all'arbitro o al Delegato Opes un preannuncio reclamo scritto attinente l'incontro medesimo accompagnato dalla tassa prescritta (€. 36,00).

Il successivo reclamo dovrà essere direttamente trasmesso all'organo giudicante con le modalità enunciate dall'Art.11 titolo III, del presente regolamento.

Art.11: Contenuto e modalità di invio

a) I reclami devono essere motivati, pena la loro inammissibilità.

b) I reclami devono essere inviati a mezzo e-mail a federicopironi73@gmail.com entro entro le ore 16 del giorno successivo alla gara.

c) Copia del reclamo deve essere inviata a pena di inammissibilità, sempre a mezzo e-mail, alle eventuali controparti.

d) Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente sono restituite, vengono invece incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compreso quella del ritiro.

e) Le ricevute delle raccomandate comprovanti tali invii devono essere conservate ed esibite a richiesta all'Organo Competente di Giustizia Sportiva.

Art.12: Termini

I termini previsti per l'invio dei reclami sono perentori.

Qualora un termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Ai fini della prova del rispetto del termine farà fede la data di invio della mail.

Art.13: Sanzioni disciplinari per le quali non è possibile inoltrare reclamo.

Non sono soggette a reclamo le seguenti sanzioni disciplinari:

a) le ammonizioni.

b) le ammonizioni con diffida.

c) le squalifiche fino a due giornate di gara.

d) le inibizioni temporanee fino a quindici giorni.

e) le ammende fino a €. 26,00.

Art.14: La non sanabilità delle irregolarità.

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate mediante reclami e produzioni di atti in successive istanze.

Quindi il reclamo verrà archiviato senza esame per improcedibilità.

Art.15: Omologazione risultato

Quando viene presentato un preannuncio reclamo, seguito entro le 16 ore del giorno successivo dal

reclamo (nelle modalità enunciate dall'Art.11 titolo III del presente regolamento), il risultato dell'incontro

in oggetto non verrà omologato fino alla risoluzione della controversia.

Art.16: Contro deduzione e memorie illustrative

La controparte ha diritto di presentare all'organo giudicante, direttamente ovvero a mezzo e-mail, proprie contro deduzioni, entro il termine perentorio di 12 ore dall'avvenuta omologazione del risultato della gara.

Una copia di tali contro deduzioni va spedita, a mezzo e-mail, alla parte reclamante.

Art.17: Ritiro del reclamo

Le parti hanno diritto al ritiro del reclamo proposto, che produrrà la chiusura dei procedimenti, salvo che il giudice non intenda proseguire d'ufficio.

Il ritiro del reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di illecito sportivo e nei procedimenti per posizione irregolare dei tesserati.

Il ritiro del reclamo non determina il rimborso della tassa di reclamo.

Titolo IV- Amministrazione della giustizia sportiva

Capo a - norme procedurali generali.

Art.18: Efficacia del provvedimento

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo ancorché avverso lo stesso sia stata interposta impugnazione.

Art.19: Decisioni e fonti di prova

Le decisioni dell'organo giudicante devono essere motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale. L'organo giudicante si avvarrà in forma privilegiata dei documenti ufficiali in suo possesso (rapporto degli arbitri o dei giudici di gara, degli eventuali guardalinee e commissari di campo), ma potrà prendere in considerazione le osservazioni scritte di cui all' Art. 16, presentati dalle parti interessate alla gara e disporre ogni accertamento ed indagine ritenuti utili ai fini di giustizia.

Art.20: Verbalizzazione degli atti istruttori

Di ogni attività di natura istruttoria eseguita dall'organo giudicante deve essere redatto dettagliato verbale da conservare agli atti fino alla fine della Stagione Sportiva in corso.

Capo b - gli organi giudicanti

Art.21: Giudice di primo grado

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale di FERRARA, giudica in prima istanza, su tutta l'attività della Sezione Calcio delle Province.

Art.22: giudizio di primo grado: procedimento

Il Procedimento di 1° grado è instaurato:

a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei Documenti Ufficiali (Rapporto Arbitro, Commissario, ecc.) e degli altri elementi di prova acquisiti.

b) Su reclamo di parte, che deve essere preannunciato (OBBLIGATORIAMENTE per iscritto) all'Arbitro della gara nello stesso momento, e poi inviato al Giudice Sportivo a mezzo raccomandata entro le 48 ore del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Art.23: Principio della Difesa

L'Organo Giudicante di primo grado deve dare comunicazione alle parti interessate, se lo richiedono, del giorno e l'ora in cui sentire le loro ragioni per poterle mettere a verbale, solo se si presume che il provvedimento stesso, comporti una sospensione dell'attività superiore a tre mesi.

Le parti interessate hanno il diritto di presentarsi, su appuntamento, per essere ascoltate in merito agli avvenimenti accaduti.

Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti

I provvedimenti dovranno essere resi noti:

a) Mediante affissione del Bollettino Ufficiale che li contiene, in luogo ben visibile presso la Sede dell’ OPES. della Sezione di riferimento

b) Mediante Bollettino Ufficiale.

Art.25: Presunzione di Conoscenza

I provvedimenti dell'Organo Giudicante si intendono conosciuti con presunzione assoluta:

a) Per l'attività Provinciale, a far data dalla pubblicazione mediante affissione del Comunicato Ufficiale che li contiene.

b) Per l'Attività Regionale e Tornei, dal giorno stesso dell’uscita dei Provvedimenti Disciplinari

c) Dalla data del Comunicato Ufficiale decorrono i termini per l'inoltro del reclamo.

Art.26: Riesame

Le decisioni del Giudice Sportivo sono soggette a istanza di riesame, ivi comprese le deliberazioni sui Reclami ad esclusione di tutte quelle Manifestazioni che comportano gare successive ad 1 nella stessa settimana. L'istanza di riesame va inoltrata, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo dall'avvenuta conoscenza tramite il Bollettino Ufficiale.

L'istanza di riesame deve essere inoltrata con le stesse modalità previste per i reclami, enunciate con

Art.11: Titolo III

Art.27: Giudice d'Appello

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale dell' Emilia Romagna, giudica in 2° Istanza, su tutta

l'Attività della Sezione Calcio delle Province dell' Emilia Romagna.

Art.28: Giudice d'Appello: Procedimento

Se il Giudice d'Appello, valuta diversamente le risultanze del procedimento di 1° grado riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dei reclamanti.

Art.29: Comunicazione dei Provvedimenti

La comunicazione delle delibere del Giudice d'Appello avviene nei modi prescritti dall' Art.24.

Art.30:  Richiesta di spostamento di una gara

Nel caso estremo che una squadra volesse spostare un incontro, l’organizzazione tenterà di risolvere al meglio il problema. In ogni caso si deve versare una quota forfettaria di euro 10 per spese di segreteria da versarsi anche solo per la richiesta, indipendentemente dal successo della richiesta stessa.